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Statuto


PARTE PRIMA


Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita l’Unione denominata: “Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (U.N.A.API.)

Essa ha sede legale in Castel San Pietro Terme (BO), Via San Carlo 526/A. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, delegazioni, uffici periferici e simili.

In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine “Unione”.

 

Art. 2 – Durata

La durata dell’Unione è a tempo indeterminato.

 

Art. 3 – Scopi e Finalità

L’Unione, che non ha fini di lucro, intende promuovere, tutelare e valorizzare, sotto ogni punto di vista, l’apicoltura italiana, con compiti d’assistenza,  coordinamento e rappresentanza degli apicoltori membri delle Associazioni apistiche, aderenti all’Unione, operanti sul territorio nazionale.

Nello specifico l’Unione si propone di:

  1. rappresentare gli interessi dell’apicoltura nazionale, ed in particolare delle Organizzazioni Associate, nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali, di fronte a chi dimostri interesse per l’apicoltura, sia Enti privati sia pubblici;
  2. favorire la diffusione fra le Organizzazioni Associate d’informazioni riguardanti nuove tecnologie, nuove modalità gestionali della produzione e di difesa sanitaria degli allevamenti apistici, ed in genere ogni informazione d’aggiornamento riguardante l’ammodernamento e rinnovamento dell’apicoltura;
  3. svolgere attività d’elaborazione e proposta d’indicazioni e contenuti tendenti a migliorare la normativa in materia d’apicoltura, anche svolgendo compiti consultivi nei riguardi dei Ministeri e delle Regioni e Province Autonome, Enti vari ed organi interessati e/o collaborando con analoghe iniziative poste in essere da organizzazioni di categoria, enti pubblici o privati;
  4. promuovere, valorizzare e tutelare i prodotti dell’alveare, anche attraverso la cura di specifici interventi di promozione e divulgazione rivolti al consumatore finale;
  5. promuovere, sollecitare e coordinare l’attività di ricerca scientifica in apicoltura;
  6. agevolare ogni iniziativa che favorisca una positiva e attiva collaborazione tra imprenditori apistici e apicoltori amatoriali;
  7. ricercare e promuovere la collaborazione e l’intesa con Organizzazioni Italiane ed Estere aventi finalità analoghe a quelle dell’Unione e partecipare ad organismi con esse costituiti sotto qualsiasi forma giuridica.

Per il raggiungimento degli obiettivi statutari, l’Unione si propone di:

  1. ideare, promuovere, organizzare eventi quali: seminari, incontri, mostre, conferenze, workshop, lezioni, laboratori, proiezioni, attività editoriali e multimediali, corsi di formazione e ogni altra iniziativa atta a diffondere la promozione, tutela e valorizzazione dell’apicoltura italiana;
  2. prestare opera di consulenza tecnica ed economica alle organizzazioni Associate in relazione alle finalità dell’Unione;
  3. lavorare in stretta collaborazione con tutti gli organismi presenti sul territorio nazionale, che condividono la tutela e promozione dell’apicoltura italiana;
  4. programmare e realizzare iniziative, anche in campo editoriale e/o con l’utilizzo della rete internet, finalizzate alla specifica formazione, orientamento, riqualificazione e aggiornamento professionale dei propri associati e degli apicoltori in genere;
  5. instaurare collaborazioni con soggetti pubblici e privati. A tal proposito potranno essere stabilite convenzioni con: regioni, province, comuni, associazioni, ONLUS, ONG, fondazioni, enti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, laboratori, scuole, università, enti di ricerca, aziende private fornitrici di beni materiali ed immateriali, cooperative, consorzi e tutti quei soggetti pubblici o privati che saranno ritenuti determinanti per il raggiungimento degli scopi;
  6. promuovere ed attuare, anche attraverso le Organizzazioni Associate, programmi di sviluppo, studio, assistenza tecnica, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore apistico, con particolare attenzione alla salubrità, sicurezza e qualità di tutti i prodotti dell’alveare;
  7. stipulare convenzioni, accordi e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza delle Associazioni aderenti dietro loro specifico mandato;
  8. in via sussidiaria e non prevalente l’Unione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L’Unione, potrà realizzare la propria attività in forma diretta e/o in collaborazione con altri Enti od Organismi pubblici o privati e potrà anche partecipare e/o aderire ad altri Organismi aventi oggetto affine o connesso al proprio.

 

Art. 4 – I Soci

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell’Unione le Associazioni degli apicoltori, con sede legale in Italia, che si riconoscono nelle finalità dell’Unione ed accettano i contenuti dello Statuto.

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Unione e sono tenuti al pagamento di una quota iniziale d’ammissione e della quota associativa annuale, i cui importi sono fissati dal Consiglio Direttivo.

Con l’adesione all’Unione i Soci s’impegnano a non aderire ad altre organizzazioni nazionali aventi le medesime finalità o finalità contrastanti.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all’elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

Le Organizzazioni Associate, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all’Assemblea tramite i loro delegati rappresentanti e possono usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall’Unione.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall’Unione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

 

Art. 5 – Ammissione, esclusione e recesso dei soci

L’ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta presentata dall’Associazione interessata.

La domanda, a firma del legale rappresentante dell’Associazione, sarà indirizzata al Presidente e dovrà contenere, oltre all’accettazione dello Statuto, dei regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali, i seguenti allegati:

  • copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’aspirante associata;
  • numero dei soci effettivi, corredato dal numero degli alveari condotti;
  • copia della delibera di adesione adottata dal competente organismo dell’Associazione.

Il rapporto associativo, una volta approvata l’adesione da parte del Consiglio Direttivo, s’intende costituito a tempo indeterminato. L’adesione, pertanto, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di socio si perde per esclusione o per recesso quando:

  1. venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi;
  2. arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all’Unione;
  3. non adempia, puntualmente, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Unione o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque modo l’attività dell’Unione;
  4. svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi dell’Unione;
  5. perda i requisiti previsti per l’ammissione;
  6. non adempia al pagamento della quota associativa annuale.

Ad eccezione dell’esclusione per quanto previsto al punto f), l’esclusione del Socio inadempiente dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata e dovrà contenere le motivazioni dell’esclusione. Diviene efficace trenta (30) giorni dopo la ricezione.

Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione del provvedimento, il Socio può fare opposizione, qualora ritenga che le motivazioni d’espulsione non siano a lui imputabili, l’opposizione non sospende l’efficacia del provvedimento, la cui esecuzione potrà essere sospesa dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra soci ed Unione.

Il Socio escluso decade dalla data del provvedimento e dall’esercizio dei diritti attivi.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Eventuali controversie in merito all’ammissione o all’esclusione di soci saranno in ogni caso decise dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra soci ed Unione.

In ogni caso il Socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

 


PARTE SECONDA


Art. 6 – Organi dell’Unione

Sono organi dell’Unione:

  1. l’Assemblea Generale dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente del Consiglio Direttivo;
  4. Il Tesoriere;
  5. il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 7 – L’Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Unione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal delegato presente più anziano.

Le Organizzazioni Associate sono rappresentate in Assemblea da un numero di delegati calcolato in ragione del numero d’alveari dei propri associati, secondo la regola seguente:

a) due delegati, per un numero d’alveari rappresentati minore o uguale a diecimila; 
b) quattro delegati, per un numero d’alveari rappresentati maggiore di diecimila e minore o uguale a quarantamila; 
c) cinque delegati, per un numero d’alveari rappresentati maggiore di quarantamila.  

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure per richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.  La richiesta motivata andrà indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera alle Organizzazioni Associate, all’ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per fax o posta elettronica, con indicazione specifica dell’ora, dell’ordine del giorno e del luogo d’incontro (che può essere anche diverso dalla sede sociale) almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione se è presente almeno 1/5 degli aventi diritto.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci:

  1. discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
  2. discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;
  3. elegge i membri del Consiglio Direttivo, ed i membri del Collegio dei Probiviri;
  4. fissa gli indirizzi dell’attività dell’Unione;
  5. approva i regolamenti interni;
  6. determina l’eventuale compenso degli amministratori;
  7. delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni delegato delle Organizzazioni Associate, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 degli aventi diritto e in seconda convocazione se è presente almeno 1/5 degli aventi diritto.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell’Unione e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

 

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 membri a un massimo di 21 eletti dall’Assemblea.

Possono far parte del Consiglio Direttivo anche non soci dell’Unione che possano apportare un contributo per il miglior funzionamento dell’Unione.

L’Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, da 7 a 21, in base al numero complessivo degli iscritti all’Unione, garantendo sempre un numero dispari.

L’elezione del Consiglio Direttivo avviene secondo il Regolamento Elettorale approvato dall’assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Decade dalla propria carica il consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza gravi e giustificati motivi.

Su delibera del Consiglio Direttivo il provvedimento di decadenza sarà notificato, dal Presidente entro 30 giorni dall’ultima delle tre assenze, all’Organizzazione Associata a cui appartiene il Consigliere in decadenza. La stessa può indicare un nuovo nominativo che andrà a sostituire il Consigliere decaduto.

In caso di cessazione dei membri del Consiglio Direttivo, per cessazione, recesso o esclusione dell’Organizzazione Associata d’appartenenza, gli altri consiglieri provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione con altri soci, che dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d’urgenza l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno, nonché ogni volta che ne viene fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione può avvenire in forma scritta, per posta, fax o posta elettronica, o, in casi di motivata urgenza, tramite contatto telefonico.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche con l’ausilio di mezzi telematici, o per audioconferenza o videoconferenza, con consultazione dei Consiglieri purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.

Lo svolgimento di questo tipo di riunioni avverrà secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, uno o più Vice Presidenti e fissa le responsabilità degli altri soci in ordine all’attività svolta dall’Unione per il conseguimento dei propri fini statutari.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell’espletamento dell’incarico.

 

Art. 9 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • eleggere nel proprio ambito il Presidente, il/i Vice Presidente/i e il Tesoriere;
  • convocare l’Assemblea dei Soci;
  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Unione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d’entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote d’ammissione e d’adesione annuale dei soci, che possono essere differenziate in relazione alla rappresentatività dell’Organizzazione aderente
  • deliberare sull’ammissione od esclusione dei soci;
  • deliberare sull’adesione dell’Unione ad altra organizzazione a carattere nazionale e/o internazionale che possa rappresentare gli interessi dell’Unione;
  • deliberare sul trasferimento della sede legale dell’Unione e/o sull’istituzione di sedi distaccate o uffici secondari.
  • deliberare su atti e contratti, assumere e licenziare il personale, fissandone la retribuzione e le mansioni;
  • affidare ad uno o più Consiglieri o dipendenti congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, incarichi e poteri per la trattazione di singole incombenze, determinandone i compiti e gli eventuali compensi e/o rimborsi;

 

Art. 10 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Unione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi d’urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, anche secondo modalità telematiche, e nella prima riunione successiva, al Consiglio spetterà la valutazione e la ratifica di quanto assunto dal Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Unione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso d’assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al/ai Vice Presidente/i.

Il Presidente può delegare, per la rappresentanza dell’Unione presso terzi, il/i Vice Presidente/i o altri membri del Consiglio Direttivo, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.

Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo con relazioni annuali.

Il Tesoriere ha la responsabilità, d’intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo, della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell’Unione e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali, che possono essere gestiti con il Presidente del Consiglio Direttivo a firma disgiunta.

Il Tesoriere ha il compito di:

  • elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci;
  • assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell’Unione, nonché attuare le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
  • presentare il rendiconto annuale all’Assemblea Generale dei Soci relazioni sull’andamento politico-finanziario dell’Unione;
  • assicurare la contabilità corrente delle spese dell’Unione;
  • relazionare al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei Soci.

 

Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea anche tra i non soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica di membro del collegio è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

E’ di competenza dei Probiviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, l’Unione e organi della stessa, circa l’applicazione delle sanzioni, l’interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.

Qualunque controversia o vertenza che sorga nell’ambito dell’attività dell’Unione, sarà sottoposta all’esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.

 


PARTE TERZA


Art. 13 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell’Unione, indivisibile, è costituito da:

  • quote associative;
  • contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
  • rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
  • proventi derivanti da prestazioni commerciali marginali rese a terzi;
  • beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
  • eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
  • quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Unione.

L’Unione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l’attività dei Soci.

In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere attività commerciali nell’ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L’Unione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione d’iniziative istituzionali.

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L’Unione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

E’ in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 14 – Esercizio Sociale e Finanziario

L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Unione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi, o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell’esercizio.

 

Art. 15 – Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Unione deve tenere sono:

a) il libro dei soci;

b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L’impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell’ambito dell’organizzazione.

In ipotesi d’esercizio d’attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

 

Art. 16 – Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell’Assemblea generale dei Soci.

 

Art. 17 – Scioglimento dell’Unione

La decisione di scioglimento dell’Unione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei delegati presenti in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall’art. 7.

L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Unione, dedotte le passività, ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 18 – Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 19 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

 

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.

L’Unaapi -Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani- è associazione nazionale di secondo grado.Aderiscono a Unaapi:

le Associazioni apistiche territoriali di 15 Regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria,  Sicilia e Sardegna);
L’Aapi – Associazione Apicoltori Professionisti Italiani;
Il Copait – Associazione per la produzione e valorizzazione della pappa reale fresca italiana.

L’Unione è impegnata, per la salvaguardia di api e apicoltura, in azioni, programmi e attività collettive di respiro quantomeno nazionale.

Nel  2018 l’Unaapi ha notificato e documentato, alle varie Regioni e al Ministero dell’Agricoltura, di organizzare e di rappresentare: n° 8.266 apicoltori, di cui n° 3.263 imprenditori apistici, n° 530.220 alveari, pari a oltre il 44% dei complessivi n°1.205.773 alveari allevati in Italia (dati Mipaaft al 31/03/2018).

L’impegno prioritario dell’Unione è la difesa della qualità ambientale; le api sono, infatti, sensore assai fragile ed eccezionale sentinella del progressivo degrado della biodiversità rurale.

Le proposte e le azioni della rete di Unaapi si sviluppano nelle varie attività:

rappresentanza delle esigenze del settore apistico presso istituzioni, enti e organizzazioni regionali, nazionali ed europei;
individuazione di problematiche sanitarie e indicazioni per la salvaguardia degli allevamenti apistici;
impegno per il miglioramento e la varietà genetica delle api;
condivisione e proposta di opzioni tecniche di allevamento e d’innovazioni tecnologico/produttive.

Unaapi si confronta e ha avviato proficue collaborazioni con le principali associazioni, agricole – Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori -, ambientali – LegAmbiente -, del gusto e della qualità alimentare – Slow Food – impegnandosi in vario modo nella difesa della biodiversità, della vita e della produzione rurale.

I dirigenti dell’Unaapi sono in prima persona apicoltori leader, che hanno scelto di tradurre la passione per il mondo delle api nell’impegno di fare e costruire insieme, in forma associata.

Distingue l’Unione l’impegno attivo e consolidato finalizzato a creare e sostenere una rete di tecnici apistici professionali.

La struttura organizzativa “leggera” dell’Unaapi concentra le limitate risorse disponibili su iniziative di carattere formativo, informativo, associativo, normativo e soprattutto culturale.
Sollecitare, attivare, e organizzare dinamiche di continuativa produzione, condivisione, circolazione e comunicazione delle conoscenze è, oggi, indispensabile presupposto e priorità,  per contribuire a preservare il futuro delle api e dell’ApiCultura.  Pertanto l’Unaapi svolge servizio di formazione e assistenza tecnica all’apicoltura nazionale, con il ruolo di:       CRT- Centro di Riferimento Tecnico per l’Apicoltura: Problematiche ambientali e nutrizionali      CRT- Centro di Riferimento Tecnico per l’Apicoltura: Patologie Apistiche

L’attività è stata avviata con il contributo del Ministero delle politiche agricole alimentali e forestali (D.M. n. 3159 del 16.2.2010), grazie all’assegnazione delle risorse destinate a sostegno dell’apicoltura con le leggi 313/04 e 133/08

Assemblea Straordinaria – venerdì 2 luglio 2010 – Castel San Pietro Terme (BO)