
Riportiamo alcune ultime disposizioni di legge che interessano direttamente l’attività degli imprenditori apistici:
- Tariffe controlli sanitari
- Obbligo di contratto in forma scritta per la vendita dei prodotti dell’apicoltura
N.b: aggiornamento sui contratti fra produttori agricoli
Tariffe controlli sanitari – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158.
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli agroalimentari – art.62 dl 1/2012
- cessione nei confronti di privati consumatori;
- cessioni istantanee con contestuale di consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- conferimento di prodotti agricoli alle società cooperative agricole, o alle organizzazioni di produttori, di cui il conferitore è socio;
- nel caso di vendita al consumatore finale non ci sono adempimenti da compiere;
- nei casi di conferimento del prodotto alla cooperativa, o alla O.P., di cui si è soci non ci sono adempimenti da compiere;
- se contestualmente alla cessione del prodotto viene pagato il prezzo stabilito non ci sono adempimenti da compiere;
- nei casi di vendita con emissione successiva della fattura o comunque con pagamento successivo, va indicato in fattura o nel ddt (documento di trasporto) la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Inoltre bisogna assicurarsi che nella fattura accompagnatoria o ddt siano presenti gli elementi obbligatori sopra indicati o che quelli eventualmente mancanti siano riportati in una dichiarazione aggiuntiva (potete trovare qui un modello di ddt con tutti gli elementi obbligatori o un facsimile di dichiarazione aggiuntiva da utilizzare in alternativa)
- nei casi di vendita alla GDO o comunque in presenza di forniture costanti destinate a rivenditori si suggerisce di definire comunque un contratto di vendita in forma scritta.
-
assenza di contratto di vendita: sanzione per acquirente e venditore, da 516 a 20.000 euro, in relazione al valore dei prodotti oggetto della compravendita;
-
mancato rispetto dei termini di pagamento: sanzione da 500 a 500.000 euro , in relazione al fatturato dell’azienda, alla ricorrenza e alla misura dei ritardi. Sono dovuti anche gli interessi di mora, che attualmente sono del 12%;
-
pratiche commerciali sleali: sanzione da 516 a 3.000 euro in riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha messo in atto pratiche sleali.
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