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Norme e regolamenti

Leggi e regolamenti: ultime novità

aggiornato al 9 gennaio 2012

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Riportiamo alcune ultime disposizioni di legge che interessano direttamente l’attività degli imprenditori apistici:

  • Tariffe controlli sanitari
  • Obbligo di contratto in forma scritta per la vendita dei prodotti dell’apicoltura

N.b: aggiornamento sui contratti fra produttori agricoli


 

Tariffe controlli sanitari – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158.

È il cosiddetto “decreto salute” al cui interno è presente un riferimento alle norme riguardanti le  tariffe, a carico degli operatori del settore alimentare per i controlli sanitari ufficiali, richieste dalle ASL. Nel decreto vengono specificati i limiti di produzione per gli imprenditori agricoli per l’esenzione dal pagamento della tariffa.
Per la lavorazione del miele (laboratori di smielatura e confezionamento) si considerano escluse dal pagamento della tariffa le attività con volumi di lavorazione annui inferiori alle 1000 (mille) tonnellate.
Riprendiamo questa notizia perché ancora oggi arrivano notizie di richieste della “gabella” agli apicoltori per la loro attività di smielatura e confezionamento, con disquisizioni confuse e inutili sulla definizione di attività primaria o meno, o sulle modalità di vendita del prodotto.
Ricordiamo e ribadiamo che, indipendentemente dalle modalità di vendita del prodotto (dettaglio, ingrosso, conferimento a cooperativa o a organizzazione di produttori) e/o della tipologia produttiva  (primaria o post primaria) gli apicoltori, in quanto imprenditori agricoli, non sono tenuti al pagamento di alcuna tariffa alle ASL per l’attività di controllo sanitario, se la produzione/lavorazione rientra nei limiti sopra indicati (1000 ton/anno).

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli agroalimentari – art.62 dl 1/2012

La novità normativa maggiormente rilevante per gli apicoltori riguarda la compravendita dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall’attività apistica.
Infatti dal  24 ottobre 2012 è scattato l’obbligo di stipulare in forma scritta i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
In altri termini, vengono fissate norme stringenti in merito alle modalità di pagamento riguardanti la  cessione di prodotti agricoli, con obbligo di formalizzare in forma scritta i contratti di vendita. 
C’è da premettere che le nuove norme non si applicano nei seguenti casi:
  • cessione nei confronti di privati consumatori;
  • cessioni istantanee con contestuale di consegna e pagamento del prezzo pattuito;
  • conferimento di prodotti agricoli alle società cooperative agricole, o alle organizzazioni di produttori, di cui il conferitore è socio;
Per gli altri casi è obbligatorio stipulare tra venditore ed acquirente un contratto di vendita in forma scritta.
Nel  decreto ministeriale  del 19 ottobre 2012 sono definite le caratteristiche dei contratti di cessione e viene stabilito che per “forma scritta” si intende “qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax” con funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto che ha per oggetto la cessione dei prodotti considerati.
La forma scritta deve contenere obbligatoriamente questi elementi:
a) la durata del contratto;
b) la quantità del prodotto venduto;
c) le caratteristiche del prodotto;
d) il prezzo concordato;
e) le modalità di consegna del prodotto;
f) i termini di pagamento.
Il  contratto scritto di vendita può essere sostituito dai documenti di trasporto, o di consegna, o dalle fatture, purché queste contengano tutti gli elementi sopra indicati e riportino la seguente dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
In pratica:
  1. nel caso di vendita al consumatore finale non ci sono adempimenti da compiere;
  2. nei casi di conferimento del prodotto alla cooperativa, o alla O.P., di cui si è soci non ci sono adempimenti da compiere;
  3. se contestualmente alla cessione del prodotto viene pagato il prezzo stabilito non ci sono adempimenti da compiere;
  4. nei casi di vendita con emissione successiva della fattura o comunque con pagamento successivo, va indicato in fattura o nel ddt (documento di trasporto) la dicitura  Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Inoltre bisogna assicurarsi che nella fattura accompagnatoria o ddt siano presenti  gli elementi obbligatori sopra indicati o che quelli eventualmente mancanti siano riportati in una dichiarazione aggiuntiva  (potete trovare qui un modello di ddt  con tutti gli elementi obbligatori  o un facsimile di dichiarazione aggiuntiva  da utilizzare in alternativa)
  5. nei casi di vendita alla GDO o comunque in presenza di forniture costanti destinate a rivenditori si suggerisce di definire comunque un contratto  di vendita in forma scritta.
La norma inoltre fissa i termini di pagamento che devono essere inderogabilmente rispettati nella compravendita dei prodotti agricoli e alimentari: 30 giorni per i prodotti deteriorabili e 60 giorni per tutti gli altri prodotti.
N.B.: in generale tutti i prodotti dell’apicoltura rientrano nella categoria delle merci non deteriorabili, quindi rientrano nel termine di pagamento dei 60 giorni.
Il calcolo dei giorni parte dall’ultimo giorno del mese di consegna della fattura relativa alla merce venduta.
La  data certa di consegna della fattura si ha con spedizioni per raccomandata A.R., invii via fax o per posta certificata o consegne a mano con firma di avvenuta consegna.
Infine la nuova normativa entra nel merito, vietandole, delle pratiche commerciali sleali indicando fra queste:
a) l’inclusione nei contratti di vendita di servizi e/o prestazioni accessorie senza collegamento diretto e logico con il prodotto stesso;
b) l’esclusione dell’applicazione degli interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
c) la determinazione di  prezzi palesemente sottoscosto di produzione, rilevato in base al prezzo medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli;
d) la previsione nel contratto di clausole che obbligatoriamente impongono al venditore un termine minimo prima di poter emettere la fattura, ad eccezione del caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese. In questo ultimo caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.
Ricordiamo infine le sanzioni  previste:
  1. assenza di contratto di vendita: sanzione per acquirente e venditore, da  516 a 20.000 euro, in relazione al valore dei prodotti oggetto della compravendita;
  2. mancato rispetto dei termini di pagamento: sanzione da  500 a  500.000 euro , in relazione al fatturato dell’azienda, alla ricorrenza e alla misura dei ritardi. Sono dovuti anche gli interessi di mora, che attualmente sono del 12%;
  3. pratiche commerciali sleali: sanzione da  516 a  3.000 euro in riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha messo in atto pratiche sleali.
N.B.: tutti gli obblighi previsti sopra indicati riguardano la cessione di prodotti agricoli consegnati sul territorio italiano, pertanto non si applicano alle esportazioni o alle cessioni intracomunitarie.
Con la conversione in legge del Decreto Sviluppo (D.L 179/2012) viene apportata una modifica alla applicazione dell’articolo 62. Infatti  viene indicato che l’art.62  non si applica ai contratti conclusi fra imprenditori agricoli.
Pertanto le cessioni di prodotti agricoli e alimentari tra imprenditori agricoli non sono soggette ai requisiti di forma del contratto e al rispetto dei tempi di pagamento.
Inoltre sono abrogate le disposizione dell’art.62 che definivano nulli (anche d’ufficio) i contratti privi degli elementi sopra indicati come obbligatori, cioè l’indicazione della durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e modalità di pagamento.
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