Indicazioni sulle procedure per l’uso di Api-Bioxal e relativi obblighi di registrazione
Come in occasione della fase di sperimentazione dell’Api-Bioxal, anche ora vengono diffuse indicazioni e “voci” differenti in merito all’obbligo, o meno, della registrazione (firma) sul registro dei trattamenti anche da parte del veterinario che fa la prescrizione.
Di seguito i riferimenti normativi e le conseguenti, corrette, indicazioni operative.
Il 24 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’AIC (autorizzazione di immissione in commercio) per il farmaco a base di acido ossalico, Api-Bioxal, che pertanto può essere utilizzato in apicoltura per la lotta alla varroa.
Allo stato attuale il prodotto è acquistabile direttamente dalla ditta Chemical Laif, accompagnando la richiesta con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.
Presumibilmente dall’ottobre prossimo l’Api-Bioxal sarà in libera vendita, senza necessità di ricetta medico veterinaria, così come quasi tutti i prodotti utilizzabili in apicoltura per la lotta alla varroatosi ( fa eccezione l’Apivar, anch’esso in vendita dietro prescrizione medico veterinaria in copia unica non ripetibile).
La ricetta è necessaria per tutti gli apicoltori che intendono utilizzare l’Api-Bioxal, sia coloro che allevano api a fini economici, sia quanti le allevano a fini di autoconsumo.
Come tutti i farmaci utilizzati in apicoltura, anche l’utilizzo dell’Api-Bioxal va registrato nel registro dei trattamenti che ogni apicoltore, che svolge la propria attività a fini economici, è tenuto ad avere.
Il registro deve essere a pagine pre-numerate e vidimato dalla ASL e va conservato dall’apicoltore, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie e alla documentazione di acquisto, per cinque anni dall’ultima registrazione.
Nel registro vanno indicati:
a) data;
b) identificazione del medicinale veterinario;
c) quantità;
d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
f) data di inizio e di fine del trattamento.
A chiarimento del D.Lgs. 336/1999 è stata emanata dal Ministero della Sanità la circolare 14/2000 (pubblicata nella G.U. 16 novembre 2000, n. 268), che mantiene la sua piena validità anche nei confronti del D.Lgs. n. 158/2006, come indicato nella nota dell’ex ufficio IX della DGVA, prot. 17954/c del 12/05/06.
La circolare 14/2000 dispone che “L’obbligo di registrazione di tali trattamenti farmacologici (quelli previsti dall’art 15) riguarda i medicinali veterinari per i quali è richiesta prescrizione medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.”
Pertanto, poiché per Apivar e Api-Bioxal è necessaria la ricetta in copia unica non ripetibile, non vi è alcun obbligo per il veterinario che prescrive questi prodotti, di compilare il registro dei trattamenti tenuto in azienda dall’allevatore.
Potrebbero interessarti
Diciotto casi di Aethina tumida nel focolaio in Calabria
5 ottobre 2014 L’ultimo aggiornamento dell’IZS delle Venezie, Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura coordinato dal dott. Mutinelli, ha comunicato…
Ricerca. L’analisi dell’espressione genica evidenzia nuovi effetti collaterali di alcuni acaricidi
28 maggio 2012 Uno studio statunitense pubblicato su Journal of Insect Physiology mette in luce nuove e complesse interazioni degli…
Ricerca. Nuova conferma dell’effetto immunodepressivo di Nosema ceranae
31 maggio 2012 L’effetto immunodepressivo di Nosema ceranae è nuovamente confermato da un lavoro in corso di pubblicazione su Journal…
Monitoraggio della Varroa con lo zucchero a velo
Monitoraggio della varroa con lo zucchero a velo Si tratta di una variante del monitoraggio con alcool (metodo di riferimento per…
Vespa velutina in Provincia di Alessandria
22 aprile 2015 Il DISAFA dell’Università di Torino ha comunicato il ritrovamento di un esemplare di Vespa velutina nel Comune…
Un marker genetico della resistenza alla covata calcificata?
31 marzo 2016 Ricercatori cinesi Liu et al. (2016) hanno scoperto una forte correlazione tra il carattere di resistenza delle…
