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Sanità dell'alveare

Indicazioni sulle procedure per l’uso di Api-Bioxal e relativi obblighi di registrazione

25 luglio 2011

etichetta di apibioxalCome in occasione della fase di sperimentazione dell’Api-Bioxal, anche ora vengono diffuse indicazioni e “voci” differenti in merito all’obbligo, o meno, della registrazione (firma) sul registro dei trattamenti anche da parte del veterinario che fa la prescrizione.
Di seguito i riferimenti normativi e le conseguenti, corrette, indicazioni operative.

Il 24 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’AIC (autorizzazione di immissione in commercio) per il farmaco a base di acido ossalico, Api-Bioxal, che pertanto può essere utilizzato in apicoltura per la lotta alla varroa.

Allo stato attuale il prodotto è acquistabile direttamente dalla ditta Chemical Laif,  accompagnando la richiesta con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Presumibilmente dall’ottobre prossimo l’Api-Bioxal sarà in libera vendita, senza necessità di ricetta medico veterinaria, così come quasi tutti i prodotti utilizzabili in apicoltura per la lotta alla varroatosi ( fa eccezione l’Apivar, anch’esso in vendita dietro prescrizione medico veterinaria in copia unica non ripetibile).

La ricetta è necessaria per tutti gli apicoltori che intendono utilizzare l’Api-Bioxal, sia coloro che allevano api a fini economici, sia quanti le allevano a fini di autoconsumo.

Come tutti i farmaci utilizzati in apicoltura, anche l’utilizzo dell’Api-Bioxal va registrato nel registro dei trattamenti che ogni apicoltore, che svolge la propria attività a fini economici, è tenuto ad avere.

Il registro deve essere a pagine pre-numerate e vidimato dalla ASL e va conservato dall’apicoltore, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie e alla documentazione di acquisto, per cinque anni dall’ultima registrazione.

 

Nel registro vanno indicati:

a)    data;
b)    identificazione del medicinale veterinario;
c)    quantità;
d)    nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
e)    identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
f)    data di inizio e di fine del trattamento.

La registrazione da parte dei veterinario dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti è prevista dal D.Lgs. 158/2006, decreto  che ha sostituito il precedente D.Lgs. 336/1999.
Sia nel D.Lgs. 158/2006, che nel precedente D.Lgs. 336/1999, all’art 15 si prescrive che il veterinario che cura gli animali debba annotare, su un registro tenuto nell’azienda, “la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l’identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.”

A chiarimento del D.Lgs. 336/1999 è stata emanata dal Ministero della Sanità la circolare 14/2000 (pubblicata nella G.U. 16 novembre 2000, n. 268),  che mantiene la sua piena validità anche nei confronti del D.Lgs. n. 158/2006, come indicato nella nota dell’ex ufficio IX della DGVA, prot. 17954/c del 12/05/06.
La circolare 14/2000 dispone che “L’obbligo di registrazione di tali trattamenti farmacologici (quelli previsti dall’art 15) riguarda i medicinali veterinari per i quali è richiesta prescrizione medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.”


Pertanto, poiché per Apivar e Api-Bioxal è necessaria la ricetta in copia unica non ripetibile, non vi è alcun obbligo per il veterinario che prescrive questi prodotti, di compilare il registro dei trattamenti tenuto in azienda dall’allevatore.

Vanni Floris
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