Indicazioni sulle procedure per l’uso di Api-Bioxal e relativi obblighi di registrazione
Come in occasione della fase di sperimentazione dell’Api-Bioxal, anche ora vengono diffuse indicazioni e “voci” differenti in merito all’obbligo, o meno, della registrazione (firma) sul registro dei trattamenti anche da parte del veterinario che fa la prescrizione.
Di seguito i riferimenti normativi e le conseguenti, corrette, indicazioni operative.
Il 24 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’AIC (autorizzazione di immissione in commercio) per il farmaco a base di acido ossalico, Api-Bioxal, che pertanto può essere utilizzato in apicoltura per la lotta alla varroa.
Allo stato attuale il prodotto è acquistabile direttamente dalla ditta Chemical Laif, accompagnando la richiesta con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.
Presumibilmente dall’ottobre prossimo l’Api-Bioxal sarà in libera vendita, senza necessità di ricetta medico veterinaria, così come quasi tutti i prodotti utilizzabili in apicoltura per la lotta alla varroatosi ( fa eccezione l’Apivar, anch’esso in vendita dietro prescrizione medico veterinaria in copia unica non ripetibile).
La ricetta è necessaria per tutti gli apicoltori che intendono utilizzare l’Api-Bioxal, sia coloro che allevano api a fini economici, sia quanti le allevano a fini di autoconsumo.
Come tutti i farmaci utilizzati in apicoltura, anche l’utilizzo dell’Api-Bioxal va registrato nel registro dei trattamenti che ogni apicoltore, che svolge la propria attività a fini economici, è tenuto ad avere.
Il registro deve essere a pagine pre-numerate e vidimato dalla ASL e va conservato dall’apicoltore, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie e alla documentazione di acquisto, per cinque anni dall’ultima registrazione.
Nel registro vanno indicati:
a) data;
b) identificazione del medicinale veterinario;
c) quantità;
d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
f) data di inizio e di fine del trattamento.
A chiarimento del D.Lgs. 336/1999 è stata emanata dal Ministero della Sanità la circolare 14/2000 (pubblicata nella G.U. 16 novembre 2000, n. 268), che mantiene la sua piena validità anche nei confronti del D.Lgs. n. 158/2006, come indicato nella nota dell’ex ufficio IX della DGVA, prot. 17954/c del 12/05/06.
La circolare 14/2000 dispone che “L’obbligo di registrazione di tali trattamenti farmacologici (quelli previsti dall’art 15) riguarda i medicinali veterinari per i quali è richiesta prescrizione medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.”
Pertanto, poiché per Apivar e Api-Bioxal è necessaria la ricetta in copia unica non ripetibile, non vi è alcun obbligo per il veterinario che prescrive questi prodotti, di compilare il registro dei trattamenti tenuto in azienda dall’allevatore.
Potrebbero interessarti
Dal Nord Europa nuovo metodo per somministrare acido ossalico
12 gennaio 2002 Sta prendendo piede in Germania l’evaporatore VARROX per il trattamento con acido ossalico diidrato in cristalli. L’evaporatore…
Varroa: è ora dei trattamenti autunno invernali
29 ottobre 2013 A cura del CRT-PA dell’Unaapi Da molti areali del nord Italia ci giungono segnalazioni di api gia…
Sommario dossier varroa 2011
Stagione 2011 Lotta alla varroa: mantenere e assestare la rotta di Francesco Panella Stato dell’arte (scarica pdf) Crisi di…
La varroa in diretta! Monitoraggio nazionale dell’infestazione a cura del CRT Patologie apistiche Unaapi
Aggiornato 16 luglio – 7 luglio 2013 E’ disponibile la prima carta che mostra i punti di monitoraggio…
Aethina tumida: lettera alle autorità
27 ottobre 2014 Questa mattina è stata inviata ai ministeri della agricoltura e della salute, oltre che alle differenti competenze…
Varroa – Tassonomia
Tassonomia Varroa destructor appartiene alla sottoclasse degli acari (Acari), apartenente alla classe aracnidi (Arachnida). Gli acari sono tra gli artropodi l’unità tassonomica…
