Dal 13 dicembre 2016, ai sensi del regolamento (UE) 1169/2011, è obbligatoria la presenza nell’etichettatura dei prodotti alimentari della «dichiarazione nutrizionale» o «etichettatura nutrizionale». Cioè le informazioni che indicano quantitativamente per ogni alimento il valore energetico e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Va premesso che la dichiarazione nutrizionale in etichetta non è obbligatoria per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Come già in più occasioni ricordato, quindi tale dichiarazione non è obbligatoria sulle confezioni di miele, pappa reale o polline.
Inoltre la deroga comprende…
anche “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale“.
Su quest’ ultima formulazione, abbastanza ambigua e soggetta a variegate interpretazioni, è stata di recente emanata, congiuntamente da parte del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico, una circolare che ha chiarito i termini applicativi nazionali della deroga.
La nota precisa che l’etichetta nutrizionale non è obbligatoria per gli alimenti preimballati, anche di origine artigianale:
- provenienti da “fabbricante di piccole quantità di prodotti”, cioè i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rientrano nella categoria delle microimprese (imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo non supera i 2 milioni di euro);
- forniti direttamente al consumatore o alle “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”;
- per “strutture locali di vendita” , e quindi “livello locale”, si intende il ” territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini”
- per “vendita al dettaglio” si intende ” l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.
Pertanto, fermo restando che in generale per tutti non vi è obbligo di dichiarazione nutrizionale per confezioni di miele, polline o pappa reale, a seguito di queste precisazioni l’obbligo, per le microimprese, permane soltanto per la vendita diretta estesa al territorio nazionale o a quella all’ingrosso, fatta nei confronti di imprese che operano sul territorio nazionale, dei soli prodotti trasformati quali ad esempio “miele e nocciole” o simili.
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