
Pubblicata in data odierna nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (G.U.serie L n° 369 ) la “DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2014 relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell’alveare in Italia“
Con la pubblicazione in gazzetta vengono fissate le misure che l’Italia deve adottare per evitare la propagazione in Europa dell’ A.Tumida.
Nello specifico l’Italia deve garantire il divieto di spedizione da Calabria e Sicilia (intere regioni) verso altre zone dell’Unione di: api mellifere, calabroni (cattiva traduzione, si intende: bombi NDR) , sottoprodotti apicoli non trasformati, attrezzature apistiche, miele in favo per il consumo umano.
A parte la radicata abitudine di inserire nei documenti ufficiali dell’Ue termini come “calabroni” , “scarabeo” o “apicoli” invece che “bombi”, “coleottero” o “apistici”, per “sottoprodotti apicoli non trasformati” si intendono “miele, cera d’api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano“. Si tratta cioè dei sottoprodotti dell’attività apistica che sono elencati nel reg 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
Questa tipologia di prodotti, come è evidente, non comprende tutto ciò che è destinato al consumo umano, indipendentemente dal modo in cui è confezionato, (ad es. miele in vasetti o in fusti). Inoltre non è impedita la spedizione di cera che ha subito un processo di raffinazione e trasformazione (ad es. fogli cerei) .
E’ invece impedita la spedizione di miele in favo destinato al consumo umano.
Per attrezzature apistiche si intendono testualmente “alveari usati, parti di alveari e utensili utilizzati nelle attività di apicoltura“, con tutta l’ambiguità che una frase del genere comporta.
Inoltre con la Decisione, che si applica fino al maggio 2015, si impegna l’Italia a garantire l’effettuazione immediata di ispezioni ed indagini epidemiologiche che permettano l’identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti di cui sopra, da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata la presenza dell’A.Tumida , oltre a garantire la notifica alla Commissione dei risultati di tali ispezioni ed indagini epidemiologiche
Inoltre l’Italia effettua ulteriori ispezioni e indagini epidemiologiche in merito al controllo di precedenti spostamenti, da e verso Calabria e Sicilia, dei prodotti di cui sopra.
Sulla base dei risultati di queste ispezioni e indagini epidemiologiche l’Italia può attuare, se del caso, misure di protezione supplementari appropriate.
Trovate qui il testo della decisione e nel testo della decisione, a firma di Vytenis Andriukaitis Commissario europeo per la Salute, non troverete sicuramente termini come eradicazione o incenerimento.
Vanni Floris
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