19 maggio 2016
Per la prima volta, nell’elenco delle lavorazioni agricole contenente i consumi medi di gasolio che può beneficiare delle agevolazioni di legge, il cosidetto “gasolio agricolo“, di recente è apparsa anche la voce “nomadismo apistico e movimentazione arnie“. E’ opportuno pertanto fornire maggiori indicazioni nel merito, ma anche suggerire un percorso, già segnalato in altra occasione (L’Apis maggio 2009 a pag.18), per risparmiare in alcuni casi sul costo diretto del gasolio.
Va precisato che l’agevolazione prevista per il “gasolio agricolo” (o anche benzina agricola) necessita della attivazione di quelle procedure che normalmente tutti gli agricoltori attivano per potere acquistare a prezzo ridotto e presso autorizzati rivenditori il gasolio da utilizzare per le lavorazioni agricole. Questo tipo di gasolio definito appunto agricolo è denaturato, cioè contiene degli additivi che lo differenziano, colorandolo, dal normale gasolio per autotrazione, e può essere utilizzato solo su mezzi definiti agricoli (targa agricola, iscrizione all’UMA etc..) quindi non di certo i mezzi, furgoni e camion, normalmente utilizzati per il nomadismo.
Ma proviamo a dare un po’ di numeri: le tabelle assegnano alla voce “nomadismo apistico e movimentazione arnie” la ( incredibile, ma vero) eccezionale quantità di 10 (dieci) litri di gasolio agevolato ogni 100 (arnie).
Riprendendo quanto scritto a suo tempo, specifichiamo che il prezzo finale del gasolio è formato dal costo industriale del carburante, definito dal mercato, al quale si aggiungono le accise e sul tutto si somma la relativa IVA attualmente al 22%.
L’accisa è un imposta sulla fabbricazione e il consumo di un determinato prodotto (carburanti, alcolici, tabacchi) disposta in quota fissa o aliquota rapportata all’unità di misura del prodotto. Nel caso del gasolio l’accisa attualmente è di euro 617,40 ogni 1000 litri di gasolio, importo che rimane fisso anche all’aumentare o diminuire del costo industriale del gasolio.
L’agevolazione per il gasolio agricolo è data, oltre a scontare l’IVA al 10%, anche come riduzione al 22% del valore della accisa, che in pratica porta ad un risparmio per ogni litro di gasolio di circa 48 centesimi. E quindi, considerando un attuale costo del gasolio stimato a €. 1,29 /litro, fatti gli opportuni calcoli si arriva ad un’agevolazione inferiore ai 4,50 (quattro virgola cinquanta) euro ogni cento alveari.
Vediamo invece su quale immediato fronte ci si può muovere per risparmiare sul costo diretto del gasolio.
Il costo complessivo del gasolio è comprensivo dell’ IVA calcolata al 22% sul costo totale (costo di produzione + accise). Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce l’IVA, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% per cento per i “prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne”, senza fare alcun riferimento al trattamento degli stessi ai fini dell’imposta di fabbricazione (le accise). Vale a dire che l’aliquota del 10% è applicabile comunque al gasolio, o qualunque altro prodotto petrolifero come olii lubrificanti e gas, destinato esclusivamente ad utilizzi agricoli al di là delle specifiche procedure (gasolio denaturato, UMA ecc) previste per il gasolio cosiddetto agricolo.
Come meglio specificato nella risoluzione del Ministero delle Finanze del 12/06/1990 prot. 430039, per accedere alla riduzione in fattura dell’aliquota e quindi vedersi applicata l’IVA al 10% per l’acquisto di gasolio per autotrazione, è necessario che gli agricoltori acquirenti sottoscrivano una dichiarazione attestante la specifica destinazione agricola del prodotto. La dichiarazione va consegnata al fornitore al momento dell’acquisto/ordine del prodotto, in tal modo il fornitore applicherà al carburante in fattura l’aliquota IVA del 10%.
Pertanto poiché l’apicoltura ed il nomadismo in particolare sono attività agricole, i prodotti petroliferi utilizzati per l’attività apistica (tutta l’attività apistica) possono scontare l’aliquota IVA al 10%. Dal punto di vista del bilancio dell’impresa agricola che ha una gestione cosiddetta ordinaria dell’IVA, naturalmente non cambia niente in termini di costi, in quanto al 10% o al 22% questi sono comunque costi recuperabili. E’ invece una riduzione di costi netta per coloro che sono in regime di contabilità IVA speciale o di totale esonero, nei quali l’IVA versata rappresenta un costo non direttamente recuperabile.
Per accedere alla agevolazione andrà quindi compilata dall’imprenditore apistico una dichiarazione attestante la destinazione del prodotto che potete trovare qui, che, ripetiamo, andrà condegnata la fornitore del carburante.
Inoltre l’acquisto del carburante con fatturazione (e quindi applicazione della IVA al 10%) può avvenire solo al di fuori del circuito delle normali stazioni di servizio. Infatti gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali possono essere documentati solo tramite scheda carburante, invece si ha la fatturazione per gli acquisti fatti tramite rifornimento di propri serbatoi omologati per gasolio (mobili o fissi) fatti dalle ditte che commercializzano prodotti petroliferi non in impianti stradali.
A questo riguardo si ricorda che i serbatoi mobili omologati per gasolio, sono dotati di vasca di contenimento e gruppo erogatore e certificati dal Ministero dell’Interno nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, salvaguardia dell’ambiente e gestione dei rifiuti.
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