Indicazioni sulle procedure per l’uso di Api-Bioxal e relativi obblighi di registrazione
Come in occasione della fase di sperimentazione dell’Api-Bioxal, anche ora vengono diffuse indicazioni e “voci” differenti in merito all’obbligo, o meno, della registrazione (firma) sul registro dei trattamenti anche da parte del veterinario che fa la prescrizione.
Di seguito i riferimenti normativi e le conseguenti, corrette, indicazioni operative.
Il 24 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’AIC (autorizzazione di immissione in commercio) per il farmaco a base di acido ossalico, Api-Bioxal, che pertanto può essere utilizzato in apicoltura per la lotta alla varroa.
Allo stato attuale il prodotto è acquistabile direttamente dalla ditta Chemical Laif, accompagnando la richiesta con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.
Presumibilmente dall’ottobre prossimo l’Api-Bioxal sarà in libera vendita, senza necessità di ricetta medico veterinaria, così come quasi tutti i prodotti utilizzabili in apicoltura per la lotta alla varroatosi ( fa eccezione l’Apivar, anch’esso in vendita dietro prescrizione medico veterinaria in copia unica non ripetibile).
La ricetta è necessaria per tutti gli apicoltori che intendono utilizzare l’Api-Bioxal, sia coloro che allevano api a fini economici, sia quanti le allevano a fini di autoconsumo.
Come tutti i farmaci utilizzati in apicoltura, anche l’utilizzo dell’Api-Bioxal va registrato nel registro dei trattamenti che ogni apicoltore, che svolge la propria attività a fini economici, è tenuto ad avere.
Il registro deve essere a pagine pre-numerate e vidimato dalla ASL e va conservato dall’apicoltore, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie e alla documentazione di acquisto, per cinque anni dall’ultima registrazione.
Nel registro vanno indicati:
a) data;
b) identificazione del medicinale veterinario;
c) quantità;
d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;
e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
f) data di inizio e di fine del trattamento.
A chiarimento del D.Lgs. 336/1999 è stata emanata dal Ministero della Sanità la circolare 14/2000 (pubblicata nella G.U. 16 novembre 2000, n. 268), che mantiene la sua piena validità anche nei confronti del D.Lgs. n. 158/2006, come indicato nella nota dell’ex ufficio IX della DGVA, prot. 17954/c del 12/05/06.
La circolare 14/2000 dispone che “L’obbligo di registrazione di tali trattamenti farmacologici (quelli previsti dall’art 15) riguarda i medicinali veterinari per i quali è richiesta prescrizione medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.”
Pertanto, poiché per Apivar e Api-Bioxal è necessaria la ricetta in copia unica non ripetibile, non vi è alcun obbligo per il veterinario che prescrive questi prodotti, di compilare il registro dei trattamenti tenuto in azienda dall’allevatore.
Potrebbero interessarti
Sorveglianza apiari a rischio Aethina
1 ottobre 2014 Si allega la nota a firma del DG Dott. Borrello (Ministero della Salute), inviata ai servizi veterinari…
Se io fossi un responsabile veterinario
13 novembre 2014 Un apicoltore a tarda sera prova a immedesimarsi in un ruolo non suo, quello di chi ha…
Vespa velutina: per la prima volta documentata la riproduzione in Italia
16 luglio 2013 I ricercatori del Disafa-Università di Torino hanno documentato per la prima volta la riproduzione del calabrone…
Unaapi all’incontro finale del progetto europeo Poshbee
A marzo, si è tenuto a Roma l’ultimo meeting previsto per il progetto Poshbee (Valutazione pan-europea, monitoraggio e mitigazione dei…
Ricerca. Identificati fattori di virulenza dell’agente della peste americana
22 novembre 2013 Due lavori tedeschi, appena pubblicati sulla rivista Environmental Microbiology apportano importanti contributi alla conoscenza della patogenesi di…
Nuovo farmaco a base di acido formico
22 aprile 2015 Un nuovo farmaco a base di acido formico, da utilizzare nella lotta alla varroa, ha ottenuto l’autorizzazione…
