Dal 13 dicembre 2016, ai sensi del regolamento (UE) 1169/2011, è obbligatoria la presenza nell’etichettatura dei prodotti alimentari della «dichiarazione nutrizionale» o «etichettatura nutrizionale». Cioè le informazioni che indicano quantitativamente per ogni alimento il valore energetico e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Va premesso che la dichiarazione nutrizionale in etichetta non è obbligatoria per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Come già in più occasioni ricordato, quindi tale dichiarazione non è obbligatoria sulle confezioni di miele, pappa reale o polline.
Inoltre la deroga comprende…
anche “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale“.
Su quest’ ultima formulazione, abbastanza ambigua e soggetta a variegate interpretazioni, è stata di recente emanata, congiuntamente da parte del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico, una circolare che ha chiarito i termini applicativi nazionali della deroga.
La nota precisa che l’etichetta nutrizionale non è obbligatoria per gli alimenti preimballati, anche di origine artigianale:
- provenienti da “fabbricante di piccole quantità di prodotti”, cioè i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rientrano nella categoria delle microimprese (imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo non supera i 2 milioni di euro);
- forniti direttamente al consumatore o alle “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”;
- per “strutture locali di vendita” , e quindi “livello locale”, si intende il ” territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini”
- per “vendita al dettaglio” si intende ” l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.
Pertanto, fermo restando che in generale per tutti non vi è obbligo di dichiarazione nutrizionale per confezioni di miele, polline o pappa reale, a seguito di queste precisazioni l’obbligo, per le microimprese, permane soltanto per la vendita diretta estesa al territorio nazionale o a quella all’ingrosso, fatta nei confronti di imprese che operano sul territorio nazionale, dei soli prodotti trasformati quali ad esempio “miele e nocciole” o simili.
Potrebbero interessarti
Gli apicoltori per il funzionamento dell’anagrafe apistica
17 agosto 2015 A luglio Unaapi, Conapi e Osservatorio Miele, con un documento unitario, hanno denunciato le gravi carenze di…
A proposito di indennizzi
3 dicembre 2014 L’arrivo dell’A.Tumida e i conseguenti incenerimenti di alveari (sottolineo alveari, non api) portano alla ribalta la questione…
Il Ministero della Salute impone agli apicoltori obblighi inutili, inattuabili e incontrollabili
A seguito della ricezione della nota del Ministero della Salute con oggetto “Sistema I&R – comunicazioni inerenti all’applicazione in apicoltura…
Pubblicato il Regolamento 797/2004
30 aprile 2004 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento (CE)797/2004 che sostituisce il Reg. (CE)1221/97. Il Gruppo miele del…
Carburante agevolato per l’apicoltura 2026
Sono passati dieci anni dalla pubblicazione di quest’articolo con il quale segnalavamo una novità importante per l’apicoltura: l’inserimento, tra le…
Positivo incontro della delegazione Unaapi con la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute
Venerdì 8 aprile si è tenuta una riunione da remoto convocata dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci…
