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on la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2015 dell’estratto del Comunicato del Ministero della Salute, anche il MAQS® si aggiunge alla lista dei prodotti acaricidi per l’apicoltura in libera vendita senza obbligo di ricetta medico veterinaria, e (vedi più avanti) senza obbligo di registrazione nel registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti.
Il principio attivo del MAQS® è l’acido formico, consentito in apicoltura biologica, e qui trovate maggiori informazioni in merito all’utilizzo del prodotto.
Allo stato attuale tutti i prodotti autorizzati in Italia per la lotta alla Varroatosi sono in regime di libera vendita senza obbligo di ricetta veterinaria e, trattandosi di medicinali veterinari ad azione antiparassitaria per uso esterno, la loro vendita al dettaglio e all’ingrosso non è riservata alla sole farmacie, ma “può essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica”. (art 90 del dlgs 193/2006).
Inoltre per tutti questi prodotti, che sono anche gli unici autorizzati in apicoltura, non esiste l’obbligo di registrazione nel registro dei trattamenti, previsto dall’art 79 del dlgs 193/2006, cioè quello a pagine numerate vidimato dalla ASL di competenza. Su questo ultimo aspetto il Mistero della Salute ha di recente risposto ad un quesito posto dalla FNOVI in merito alla registrazione/tracciabilità dei farmaci in apicoltura (quesito 8, nota 0016388 del 29/06/150016388 del 29/06/15), questo il contenuto della risposta:
“l medicinali veterinari per la cura della varroatosi,autorizzati nel territorio nazionale ad oggi, non hanno obbligo di prescrizione medico veterinaria e possono essere venduti aIl’ingrosso e al dettaglio negli esercenti commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica. Essi, infatti, sono ricompresi nella disciplina del decreto 31 ottobre 2007 recepìmento della direttiva 2006/130/CE, che attua la direttiva 2001/82/CE, concernente la fissazione dei criteri per l’esenzione dall’obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare a cui si rimanda. Si ritiene pertanto, considerata l’esenzione della ricetta e l’assenza di rischi per l’utilizzo dei suddetti medicinali, che non sussista per essi l’obbligo di registrazione dei trattamenti, come stabilito dall’art. 79, del d.lgs n°193/2006″
Pertanto in merito ai medicinali veterinari per la varroatosi, che peraltro sono gli unici autorizzati utilizzabili in apicoltura, permane solo l’obbligo, per i soli apicoltori che producono non per autoconsumo, di tenere semplici registrazioni dei “prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione”. Quest’obbligo deriva dal più generale regolamento comunitario 852/2004 sull’igiene degli alimenti, ma non implica l’utilizzo di registri vidimati dalla ASL e pertanto, per queste registrazioni, ogni apicoltore può organizzarsi come ritiene più opportuno. Ad esempio coloro che rientrano nel sistema di certificazione per apicoltura biologica, utilizzano già sistemi di registrazione delle “materie prime” che entrano in allevamento e pertanto hanno già una efficace procedura di registrazione.
E’ bene infine ricordare che comunque l’eventuale utilizzo del registro a pagine numerate e vidimato dalla ASL, nella eventualità futura di un prodotto da utilizzarsi dietro prescrizione medico veterinaria, non è obbligatorio per coloro che svolgono l’attività per autoconsumo, ma solo per “i titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali.”
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