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Norme e regolamenti

A proposito di indennizzi

3 dicembre 2014

aethina piu

L’arrivo dell’A.Tumida e i conseguenti incenerimenti di alveari (sottolineo alveari, non api) portano alla ribalta la questione indennizzi. Sul tema da tempo leggo e sento dichiarazioni e affermazioni che poco o niente hanno a che vedere con quanto prevede la norma e che, ho timore e spero di sbagliarmi, portino presto ad aggiungere sconforto allo sconforto.

Mi permetto pertanto di fare il punto sulla questione , senza pretese che quanto riportato sia esauriente o non soggetto a prossime  integrazioni.

 

 

L’indennizzo corrisposto al proprietario, a fronte dell’ordinanza di abbattimento di animali del suo allevamento, è regolato dalla legge 218 del 1988 (Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali) e dal decreto 298 del 20 luglio 1989 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988).

Queste disposizioni regolamentano gli abbattimenti necessari in zootecnia per impedire la diffusione di patologie contagiose, e si applicano a tutte le specie animali allevate a fini di reddito, comprese le api. L’insieme delle norme prevede che. a fronte di una malattia, per la quale è previsto l’obbligo di denuncia ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320 del 1954), il Ministro della Salute, qualora si renda necessario per impedire la diffusione della malattia, possa stabilire “che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti”. Le condizioni e le modalità di abbattimento/distruzione sono stabilite con apposito decreto ministeriale.

A fronte dell’abbattimento al proprietario è riconosciuta una indennità pari al 100% del valore di mercato degli animali e, se l’abbattimento ha reso obbligatoriamente necessaria “la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati” viene ulteriormente riconosciuto un indennizzo pari all’80% del valore attribuito a queste attrezzature e  prodotti “in sede di stesura del verbale di distruzione”.

Il decreto 298 del 1989 sopra citato fissa i criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti, che per l’abbattimento di famiglie d’api è é ricavato dalla media dei prezzi rilevati sul mercato e pubblicati dall’Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo – ISMEA

Invece la determinazione del valore di attrezzature e prodotti eventualmente distrutti è rimandata ad una stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un “tecnico della materia iscritto all’albo dei periti del tribunale competente per territorio”.

Queste le regole generali, pertanto una volta definita con decreto ministeriale la necessità degli abbattimenti, esistono già  e sono operative le norme che definiscono le modalità di indennizzo.

Non è il Ministero della Salute, né tantomeno quello delle Politiche Agricole o i rispettivi assessorati regionali e ancor meno le associazioni nazionali, che possono quantificare “valori” o differenti modalità di indennizzo.

L’indennità riguarda solo e soltanto quanto abbattuto e non è previsto alcun indennizzo per mancato reddito o valutazioni che tengano conto del reale danno per imprese che sono praticamente costrette a chiudere o cambiare attività. Questo accade e accadrà per le api, questo accade, è già accaduto e accadrà per bovini, suini, ovini e avicoli (vedi recenti epidemie quali BSE, peste suina, febbre catarrale degli ovini, aviaria….).

Venendo all’emergenza attuale dell’A.Tumida, ad oggi non è ancora uscito alcun decreto del Ministero della Salute che stabilisca modalità e condizioni di abbattimento e permetta quindi di inserire questa patologia fra quelle per cui è previsto l’indennizzo.

Gli abbattimenti sono iniziati a seguito di una nota ministeriale (a firma del Direttore Generale del Ministero della Salute) alla quale è seguita, dopo diverso tempo, l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria.

Senza entrare nel merito della validità o meno dello strumento adottato (incenerimento dell’intero apiario indipendentemente dal livello di presenza del parassita), mi permetto di rilevare che nessuno degli strumenti per ora emanati (nota del ministero e ordinanza) riguardano e definiscono direttamente la procedura di indennizzo.

Con gran confusione molti sono in attesa del decreto ministeriale che fisserà i valori dell’indennità spettante agli apicoltori, e tante sono le promesse (verba volant…) sentite in questi ultimi tempi.

Cerco di chiarire una volta per tutte: il decreto ministeriale QUANDO VERRA’ PUBBLICATO renderà disponibili per gli abbattimenti per A.tumida le procedure di indennizzo, e fisserà (forse) modalità e condizioni di abbattimento.

Il valore dell’indennizzo è invece già noto e ricavabile da quanto previsto per gli animali dai rilevamenti ISMEA.

Allo stato attuale il costo medio rilevato sul mercato di uno sciame su 5 telaini è di 100,00 euro IVA inclusa (dati ISMEA maggio 2014- Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218).

Da notare che il prezzo si riferisce a quanto descritto, in pratica riguarda sciami (o famiglie da riproduzione) su 5 telaini, mentre invece l’incenerimento ha riguardato famiglie d’api in produzione costituite in genere da un numero doppio di telaini rispetto gli sciami (o famiglie) commerciali.

Pertanto è auspicabile che il Mipaaf intervenga con l’ISMEA per chiarire quantomeno quest’aspetto e prevedere quindi una differente valutazione fra animali disponibili sul mercato e animali in produzione.

Riguardo inoltre all’indennizzo per le arnie e altre attrezzature incenerite, la valutazione del danno subito, indennizzato all’80% del loro valore, prevede una stima dei beni fatta prima dell’incenerimento da un perito iscritto all’albo del tribunale competente per territorio e inserita nel verbale di abbattimento.

Permangono pertanto tante perplessità: il prossimo decreto ministeriale prevederà indennizzi per atti pregressi? Per la valutazione dei beni inceneriti sono state attivate le corrette procedure previste?

Spero vivamente di sbagliarmi, ma non ho notizia di perizie giurate sul valore dei beni inceneriti e l’esperienza insegna che quando l’amministrazione deve procedere a dei rimborsi il percorso non è per niente facile e scontato.

A margine, mi preme ricordare che il sostegno al mancato reddito è teoricamente possibile, ma il percorso per ottenerlo è molto complicato e di improbabile risultato positivo.

Si tratta di ricorrere a procedure (in questo caso gestite dal MIPAAF o dalla regione interessata dall’evento) riguardanti gli aiuti di stato per eventi eccezionali, che richiedono quindi il benestare della Commissione europea.

 

Vanni Floris

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