Pubblicata in gazzetta ufficiale nuova lettera circolare del MIPAAF sull’etichettatura del miele millefiori.
L’etichettatura del miele millefiori ha richiesto nel tempo diversi interventi, interpretativi della norma, finalizzati a permettere e salvaguardare questa importante referenza del mercato del miele nazionale.
Dalle prime circolari di chiarimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che ammettevano l’uso in etichetta del termine “millefiori” si è infine arrivati alla più recente circolare pubblicata in G.U. il 16/06/2012 che introduce in merito ulteriori elementi di chiarezza.
Ultimamente infatti sono state formulate interpretazioni e sollevate contestazioni sull’uso della dizione “miele millefiori “ che hanno resa necessaria questa ulteriore circolare che, speriamo, aiuti gli apicoltori/confezionatori a etichettare correttamente il proprio prodotto e gli organi di controllo ad evitare contorte applicazioni della norma .
La Circolare n. 4 del 31.05.2012, a firma dell’ex Direttore Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale, Dr. Giuseppe BLASI, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2012 e introduce le seguenti precisazioni:
- Non può definirsi miele «Millefiori» un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale.
(COMMENTO: Al fine di dare indicazioni corrette e non fuorvianti al consumatore, la dizione “millefiori” viene indicata da utilizzarsi solo per quei prodotti che non risultino il mero assemblaggio, da parte del confezionatore, di più mieli di differenti origini monofloreali.) - Si dice miele «Millefiori» il prodotto rispondente al Decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004 – recante «Attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele» – e per il quale non sia definibile una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica.
(COMMENTO: finalmente una precisa definizione di questa tipologia di miele, che accompagnata alle altre precisazioni contenute nella Circolare, permette di indicare correttamente in etichetta il “miele millefiori”); - Per quanto riguarda l’area di produzione, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della Direttiva 2001/110/CE, si fa riferimento al paese o i paesi in cui il miele e’ stato raccolto, i quali devono essere indicati in etichetta (art. 2-bis – Legge n. 81 dell’11 marzo 2006).
(COMMENTO: chiaramente è sempre valida la facoltà di inserire in etichetta, ad accompagnamento della denominazione di vendita, una specifica origine territoriale del prodotto – es. “Miele millefiori della Val d’Elsa”) - A salvaguardia degli interessi del consumatore deve essere garantito il pieno rispetto delle norme che disciplinano la tracciabilità delle produzioni.
(COMMENTO: il rispetto di corrette procedure di tracciabilità delle lavorazioni permette di ricostruire il percorso che ha portato al confezionamento di un determinato prodotto e quindi a garantire il consumatore dalla “nascita” di “mieli millefiori” in fase di confezionamento a partire da differenti partite di mieli monoflora) - In analogia con le produzioni di origine monoflorali nell’etichettatura del prodotto il termine «Millefiori» può essere utilizzato in associazione alla denominazione legale di vendita «Miele».
(COMMENTO: piena libertà dell’utilizzo della dizione “Miele Millefiori” in analogia ad es. a “Miele di Acacia” o “Miele di Corbezzolo”) - Per il miele di produzione italiana, in merito all’obbligo di indicazione in etichetta del paese di origine del prodotto, questo è altresì da intendersi assolto anche attraverso la dizione «Miele Italiano».
(COMMENTO: si chiudono annose e peregrine disquisizioni e contestazioni relative all’obbligo di indicare “Paese di origine: Italia” in aggiunta alla indicazione “Miele Italiano”){jcomments on}
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