14 aprile 2016
Ricordiamo che il prossimo 20 aprile scadono i termini per l’invio dei dati del 2016 relativi al cosiddetto “spesometro” al quale sono obbligati, tutti i titolari di partita iva che effettuano la liquidazione IVA trimestrale ed anche tutti gli imprenditori agricoli che ricadono nel regime IVA di esonero (fatturato annuo inferiore ai 7000), indipendentemente dalla sede della azienda (montana o meno).
L’inutile procedura, motivata da una improbabile migliore efficienza nelle “ attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari”, è in vigore dal 2013 (primi dati comunicati nel 2014) e questo è l’ultimo anno che si applica con questa scadenza. Per i dati del 2017 si procederà con scadenza semestrale e successivamente, nel 2018, si arriverà a scadenze trimestrali, con alcune modifiche descritte più avanti.
La comunicazione attualmente in scadenza richiede che vengano trasmessi alla Agenzia delle Entrate i dati dei clienti e dei fornitori per le operazioni fatturate nel 2016. La trasmissione può avvenire solo per via telematica seguendo una specifica procedura, e pertanto, salvo rari casi, la quasi totalità degli agricoltori dovrà avvalersi di un intermediario che ha accesso queste modalità di trasmissione, in genere le associazioni agricole di categoria, con conseguente pagamento di un corrispettivo per il servizio offerto.
La comunicazione dovrà contenere i dati dei fornitori per gli acquisti aziendali fatti (ad es. etichette, arnie, vasetti…), e delle aziende clienti a cui è stata ceduto, ad esempio, il miele prodotto e per le quali il cliente ha emesso un autofattura, consegnata in copia all’apicoltore.
A partire da quest’anno, cioè dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, in particolare per gli apicoltori in regime di esonero IVA sono previsti diversi cambiamenti:
- Aumenta il numero di comunicazioni da effettuare durante l’anno: la prima scadenza per i dati del primo semestre 2017 è fissata per il 18 settembre 2017, mentre i dati del secondo semestre sono da inviare entro il 28 febbraio 2018.
- Per gli apicoltori in regime di esonero IVA i dati da comunicare riguardano le sole autofatture fatte dai clienti con partita IVA, non è necessario comunicare i dati delle fatture ricevute dai fornitori (vedi circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 1 del 7 febbraio 2017).
- Sono esonerati dalla comunicazione tutti gli agricoltori in regime di esonero IVA “situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”
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