16 agosto 2016
Il 10 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il disegno di legge cosiddetto “collegato agricolo” approvato a luglio dopo un lungo iter parlamentare.
Il dispositivo contiene al suo interno, fra gli altri, un articolo di legge dedicato alla apicoltura, che stabilisce obblighi e sanzioni in merito alla anagrafe apistica nazionale.
L’articolo 34 (Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici) al comma 2 riporta:
2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all’obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all’anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
Questo implica che, indipendentemente dalle anagrafi e interpretazioni “regionali”, tutti gli apicoltori devono denunciare i propri alveari nella BDA nazionale.
Così, mentre finalmente si porta chiarezza in merito ad un obbligo che attualmente naviga nel mare magnum delle leggi e norme delle 21 amministrazioni delle regioni e province autonome italiane, si introduce un meccanismo sanzionatorio che lascia profondi margini alla interpretazione dei soggetti addetti al controllo. Infatti si parla di generiche comunicazioni di “variazione degli alveari”, senza considerare le naturali variazione qualitative e quantitative presenti durante l’anno in apiario.
Più volte abbiamo cercato di intervenire affinchè, nell’articolo di legge, fosse precisato che le sanzioni dovrebbero riferirsi solo alla mancata denuncia iniziale di detenzione o al mancato censimento annuale, ma abbiamo solo “guadagnato” un blando ordine del giorno che impegna il Governo a “ valutare l’opportunità di rimodulare le sanzioni previste all’articolo 34″. Poca cosa, che quindi richiede un ulteriore impegno affinchè almeno nella eventuale “traduzione” di questa norma nelle norme regionali si faccia qualche ulteriore passo avanti in termini di chiarezza e razionalità.
Segnalo peraltro che le eventuali sanzioni del tipo previsto dalla nuova norma, poichè si tratta di materia inerente operatori del comparto agroalimentare, ricadono nell’ambito del cosiddetto Decreto Campo Libero (DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 all’art 1 comma 2) che ha introdotto in agricoltura il meccanismo della diffida nel caso di violazioni sanabili
In altri termini questo Decreto richiede che nel caso di contestazione, nei confronti degli operatori agricoli, come appunto lo è un apicoltore, di illecito riguardante violazioni amministrative sanabili, l’organo accertatore deve inizialmente emettere una diffida richiedendo al trasgressore di adempire entro venti giorni alle prescrizioni indicate necessarie per sanare la violazione contestata.
E’ evidente che la mancata comunicazione del censimento annuale alla scadenza del 31 dicembre non è sanabile, mentre potrebbe esserlo ad esempio la comuncazione di inizio attività.
Vanni Floris
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