
Nella conversione in legge del Decreto Sviluppo, (DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012) uno degli ultimi atti approvati prima di Natale, su iniziativa governativa è stata incluso l’obbligo per i piccoli produttori agricoli (fatturato inferiore ai 7000 euro annui) di comunicare annualmente alla Agenzia delle Entrate l’elenco delle operazioni rilevanti ai fini della IVA, in pratica l’elenco dei clienti e fornitori.
N.B. Aggiornamento: chiariti i tempi per la prima comunicazione
La comunicazione deve avvenire per via telematica e quindi richiede la necessaria conoscenza di modalità e termini, ne segue che i piccoli produttori generalmente dovranno ricorrere all’assistenza dei consulenti o dei CAF.
Si tratta di un intollerabile e inutile adempimento burocratico, che si tradurrà in costi aggiuntivi (tempo e risorse) per tutte quelle piccole realtà produttive che caratterizzano il comparto produttivo apistico nazionale.
I produttori agricoli , e quindi gli apicoltori, con fatturato inferiore ai 7000 euro rientrano, di norma, nel regime di esonero degli adempimenti IVA, pertanto non devono emettere fatture, né tenere registri contabili. Gli unici adempimenti, sino alla approvazione della recente norma, riguardavano e la conservazione delle fatture, relative agli acquisti fatti per l’attività agricola, e delle autofatture fatte dai clienti non consumatori finali.
La nuova norma viene introdotta senza che ve ne sia una reale giustificazione, anzi la motivazione indicata nel testo della legge è quanto mai inadeguata, per non dire frutto di incompetenza se non malafede. Infatti il testo recita:
“Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all’articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.”
Sicuramente comunicare all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei propri clienti e fornitori, (tale è la comunicazione richiesta) non aggiunge niente all’attività di controllo sulla rintracciabilità delle produzioni agricole ai fini della sicurezza alimentare. La comunicazione non contiene alcun riferimento e identificazione di prodotti agricoli e alimentari, ma soltanto l’identificazione del cliente o fornitore e l’importo della transazione.
Si giustifica, malamente, con fini di sicurezza alimentare l’adozione di una bruttura burocratica che non apporta niente alla sicurezza per il consumatore, ma aggiunge artificiosi carichi burocratici, e quindi costi, ai piccoli produttori agricoli.
Da notare, proprio per sottolineare la finalità fiscale di questo tipo di comunicazioni, la comunicazione annuale prevista dall’art. 21 del DL 78/2010, non è necessaria per le operazioni il cui corrispettivo e stato pagato “mediante carte di credito, di debito o prepagate”.
Cosa ha a che fare tutto questo con la rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari è uno dei misteri della burocrazia italiana, di sicuro non riguarda la tanto declamata “semplificazione amministrativa” che riempie la bocca di tanti nostri amministratori.
Buon anno
Vanni Floris
N.B. Aggiornamento: Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata “Telefisco 2013”, su precisa richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che i piccoli produttori agricoli dovranno effettuare la prima comunicazione dei dati richiesti nel 2014, che, quindi, si riferirà alle operazioni effettuate del 2013. Pertanto è necessario che i piccoli produttori prestino attenzione alla raccolta e conservazione dei documenti di acquisto (fornitori) e autofatture (clienti) necessari a ricavare le informazioni che andranno comunicate (in via telematica ) nel 2014 all’Agenzia.
Potrebbero interessarti
Importanti novità etichette miele
14 settembre 2005 La Nota interpretativa della Commissione Europea in merito alla normativa di etichettatura del miele apre importanti prospettive…
Danni apicoltura 2002: a che punto siamo
29 marzo 2004 Per fare il punto sulla situazione relativa alla circolare Agea, concernente i criteri applicativi per erogare il…
Anagrafe apistica nazionale pronta a partire
18 dicembre 2014 Dopo 5 anni di gestazione finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 16 dicembre 2014, il…
Etichettatura nutrizionale
30 novembre 2016 Dal 13 dicembre 2016, ai sensi del regolamento (UE) 1169/2011, è obbligatoria la presenza nell’etichettatura dei prodotti…
In scadenza il 20 aprile lo spesometro 2017 – dati 2016
14 aprile 2016 Ricordiamo che il prossimo 20 aprile scadono i termini per l’invio dei dati del 2016 relativi al…
Manuale Anagrafe Apistica: incoerenze e obblighi irragionevoli
15 febbraio 2014 Presa di posizione dell’Unaapi, con lettera aperta a Ministri e Assessori di Agricoltura e Salute, sulle inaccettabili…
