C’è un’altra frode legale che il consumatore dovrà subire grazie all’Unione europea: il miele filtrato
E’ la novità prevista dalla nuova Direttiva CE sul miele (n.2001/110/CE) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale italiana -serie CE- del 7 marzo scorso. Miele filtrato viene definito quello “ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee, in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini”. La definizione è un capolavoro di furbizia perché in realtà chi ha voluto questa norma aveva in testa i pollini e non le sostanze organiche e inorganiche. Ma prima di vedere il perché bisogna andare a leggere…
…un’altra novità della Direttiva, ovvero la norma che ha imposto sul miele l’indicazione del Paese d’origine in cui è stato raccolto. Così la CE, apparentemente, ha fatto contenti i consumatori, che sapranno se il miele viene dalla Cina (ne arriva un fiume) o da altri Paesi del terzo mondo ove è di qualità scandente. Ma intanto la Direttiva ha dato agli importatori una prima scappatoia, poiché basterà aggiungere un grammo di miele italiano a una tonnellata di miele cinese per sostituire l’indicazione del Paese di provenienza con la dizione “miscela di mieli originari e non originari della CE”. Non contenta di questa prima scappatoia, la CE ne ha trovata anche un’altra come regalo agli importatori, ovvero il miele filtrato, che è un miele privato dei pollini dopo essere stato filtrato da una membrana con pori piccolissimi (ormai la microfiltrazione è di moda). Praticamente è un miele denaturato perché ridotto a uno zucchero fluido e dura anche di più perché la microfiltrazione trattiene i lieviti responsabili della fermentazione. Ma il regalo agli importatori, afferma l’Unione Nazionale Consumatori, è doppio perché la scomparsa dei pollini rende il miele un oggetto misterioso. Dall’ analisi dei pollini, infatti, si riconosce non solo l’origine floreale, ma anche la provenienza del miele: se scompaiono, con un’opportuna miscelazione potrà essere dichiarato miele italiano anche un miele cinese, anzi potrà essere aggirata la disposizione della stessa Direttiva che prevede l’obbligo di dichiarare in etichetta “miele filtrato”. Quindi è più di un regalo agli importatori di miele scadente. Altre novità introdotte dalla Direttiva, che dovrà essere recepita entro il 1 agosto 2003, sono il miele industriale e la possibilità di riportare in etichetta indicazioni che fanno riferimento “a criteri di qualità specifici”. Il miele normale non può essere pastorizzato per allungarne la vita, perché la Direttiva prevede un tenore massimo di idrossimetilfurfurale (HMF) di 40 milligrammi per kilogrammo. L’HMF è un sottoprodotto che si forma dal glucosio del miele quando questo viene riscaldato, ma se è sotto i 40 mg/kg significa che può aver subìto solo un lieve riscaldamento per ragioni tecniche di confezionamento, cioè per facilitare l’invasettamento. Il “miele per uso industriale”, invece, è stato surriscaldato per eliminare difetti originari o di vecchiaia, ma può essere venduto al consumatore anche con i difetti e comunque con la menzione “unicamente ad uso culinario”, cioè per fare dolci. Ovviamente costerà di meno. Quanto alla possibilità di indicare in etichetta “criteri di qualità specifica” del miele, non si sa ancora a che cosa si riferisce la Direttiva. Di certo, c’è che anche il miele dovrà riportare la data di scadenza, dalla quale è per ora esentato, nel senso che è facoltativa.
(fonte: Unione Nazionale Consumatori marzo 2002).{jcomments on}
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