Definitivamente licenziata la Nota della Commissione sulla normativa comunitaria di etichettatura del miele.
E’ stata emessa dopo un ampio processo di consultazione sia dei servizi giuridici comunitari e sia degli stati membri la Nota della Commissione sulla normativa comunitaria per il miele.
Così come preannunciato, quando il 14 settembre abbiamo commentato e pubblicato la bozza in discussione, la Nota interpretativa della Commissione Europea apre importanti prospettive d’innovazione nel mercato del miele, delle regole che lo contraddistinguono, sia sotto il profilo della stessa “concezione” del miele sia per l’obbligo di chiarezza nel fornire importanti informazioni al consumatore finale del prodotto.
Il documento predisposto dalla Commissione europea propone alcune importanti messe a punto.
Le principali puntualizzazioni, e innovative interpretazioni, in estrema sintesi, riguardano:
- Il divieto d’utilizzazione della dizione Miele in etichetta qualora al prodotto siano state addizionate altre sostanze alimentari, quali additivi alimentari e sciroppi zuccherini.
Il divieto di utilizzare la definizione Miele per un alimento composto se il prodotto non risponde alle caratteristiche definite dalla Direttiva sul miele e l’obbligatorietà di riportare la percentuale di miele presente quando questo è un ingrediente di rilievo di un prodotto alimentare composto. - La possibilità di riportare diverse origini botaniche quando queste riflettono una naturale contiguità botanica in un determinato aerale/ periodo di bottinatura di un territorio. Qualora invece la compresenza in un barattolo di mieli di diversa origine botanica e territoriale sia frutto di lavorazione da parte dell’uomo si stabilisce l’obbligo di indicarlo in etichetta con l’inequivocabile definizione di “Miscela”.
- Qualora un miele provenga da un paese l’obbligo di indicarlo in etichetta poiché è insufficiente l’indicazione di una regione o una zona, che non rende riconoscibile con certezza l’origine geografica del prodotto in tutti i paesi della Comunità.
- La possibilità di utilizzare menzioni qualificative del miele, sempre verificabili, documentabili e tali da non trarre in errore il consumatore, quali ” miele estivo”,”non pastorizzato”, “non scaldato” ecc.
- Ed infine la possibilità d’utilizzare la dizione Millefiori ma solo quando il miele posto nel vaso corrisponda ad un raccolto da parte delle api, “assemblato” con un processo naturale che non corrisponda ad una mescolatura operata dall’uomo di mieli provenienti da diverse origini botaniche e/o territoriali; in quel caso andrà definito come “Miscela”. Nel caso si utilizzi la dizione “millefiori” questa non dovrà essere posta nello stesso rigo della definizione “miele”.
Rispetto alla bozza di lavoro da noi pubblicata a suo tempo, nella versione in francese, sono state operati alcuni miglioramenti ed è stato risolta, speriamo definitivamente anche per gli “originali” interpreti del Ministero dell’Agricoltura italiano, la possibilità d’uso della definizione “miele di bosco” e la sostanziale equivalenza di questa dizione con quella di “miele sostanzialmente di melata”.
Il testo licenziato dalla Commissione è stato fornito in inglese e francese. E in attesa di adeguata e formale traduzione da parte delle autorità ne forniamo una versione tradotta a cura dell’U.N.A.API.
Nota esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE relativa al miele (pdf 111 kb)
Explanatory note on the implementation of Council Directive 2001/110/EC relating to honey (pdf 25 kb)
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