Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 207 del 30 dicembre 2025, che modifica la normativa nazionale sul miele, oltre che su succhi di frutta, prodotti affini, marmellate e alcune tipologie di latte. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 14 giugno 2026, mentre i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data potranno essere venduti fino a esaurimento scorte.
Il provvedimento recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2024/1438, nota come “Direttiva Breakfast”, che interviene in modo rilevante su composizione, denominazione ed etichettatura dei prodotti alimentari citati.
La principale novità per l’etichettatura del miele
La Direttiva Breakfast aggiorna a livello europeo la disciplina su miele introducendo importanti novità sull’informazione al consumatore, stabilendo l’obbligo per tutti gli Stati membri di dichiarare l’origine del miele e di indicare, in etichetta, i Paesi di origine nelle miscele di mieli provenienti da più Paesi. Paesi che devono essere indicati, insieme alla percentuale riferita a ciascuno, con una certa flessibilità: se una miscela proviene da più di quattro Paesi, gli Stati membri possono indicare con percentuale solo le quattro quote principali, purché superino complessivamente il 50% del totale. Gli altri Paesi devono comunque essere indicati in ordine decrescente, senza obbligo di percentuale.
Per il comparto apistico, il nodo centrale resta la trasparenza sull’origine delle miscele di miele. Nonostante la contrarietà di Unaapi, FAI e MiC, che hanno sollecitato congiuntamente l’obbligo di indicazione di tutti i Paesi di origine con le relative percentuali sulle etichette delle miscele, l’Italia ha optato per la deroga alla trasparenza totale: “Quando in una miscela il numero di Paesi d’origine del miele è superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60% della miscela, è consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d’origine in ordine decrescente senza percentuale”.
La posizione di Unaapi
Secondo l’Unaapi, la scelta del legislatore italiano non garantisce piena visibilità e trasparenza verso il consumatore sull’origine del miele nelle miscele.
Inoltre, ricordiamo che l’apicoltura, in Italia come in Europa, vive una fase di forte difficoltà dal punto di vista del mercato. L’introduzione dell’obbligo di dichiarare la quota percentuale di ogni miele nelle miscele avrebbe rappresentato un segnale politico concreto nella lotta alle frodi alimentari e all’importazione di mieli di bassa qualità provenienti da Paesi terzi, spesso rietichettati dopo l’ingresso nel mercato unico europeo.
Sebbene l’Italia non figuri tra i principali importatori diretti di miele da Paesi terzi, una quota significativa di miele di importazione entra nel mercato nazionale attraverso altri Stati membri che lo acquistano da Paesi extra UE e lo immettono nella rete commerciale europea. Tale dinamica rende il mercato altamente volatile e, in assenza di piena trasparenza sulle percentuali di origine, rischia di compromettere la corretta informazione del consumatore e la possibilità di scelte consapevoli verso prodotti più affidabili e tracciabili.
Diversamente, grandi Paesi europei come Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca e Polonia hanno optato per la massima trasparenza verso il consumatore. Una scelta lungimirante che dà seguito alle richieste degli apicoltori di tutta Europa.
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