Con l’approvazione della cosiddetta “Legge Comunitaria 2009”, approvata definitivamente il 12 maggio scorso ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, si ritira finalmente l’imposizione della “gabella” per i locali di lavorazione e confezionamento dei prodotti agricoli.
Il dlgs 194/2008, che istituisce appunto la gabella, all’art. 48- comma 5, prevede che dall’applicazione siano esclusi tutti “gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile”.
A seguito delle confuse e contraddittorie interpretazioni si chiarisce, finalmente, che non devono pagare il contributo tutti coloro (imprenditori agricoli) la cui attività è direttamente agricola e/o è ” agricola connessa”. Quindi l’esenzione comprende tutti gli imprenditori agricoli e non solo quelli la cui attività è da ritenersi “primaria” o destinata all’ingrosso.
Pertanto anche i produttori di marmellate, idromele, miscele di miele e altri prodotti agricoli, le cooperative/consorzi (qualificabili come imprenditori agricoli) che confezionano prodotti apistici dei soci, sono escluse dal pagamento dei “controlli sanitari”.
Con l’approvazione definitiva della legge comunitaria 2009, si prevede l’esclusione di tutte le attività svolte dall’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile dall’ambito di applicazione del D.Lgs 194/2008 in merito al pagamento di tariffe a carico degli operatori del settore alimentare per i controlli sanitari ufficiali.
Con questa disposizione chiarificatrice è finalmente possibile dare una corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, superando le disparità di trattamento sul territorio che avevano caratterizzato finora l’applicazione del D.Lgs 194 a danno dei produttori.
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