29 maggio 2007
I servizi Giuridici della U.e. esprimono un parere ultimativo sulla correttezza della legislazione italiana sull’etichettatura del miele che è stata modificata e non contempla da fine 2007 la possibilità di indicare l’origine come “miscele di…”
L’articolo 2.4 a ) della direttiva del Consiglio 2001/110/CE precisa che l’indicazione del paese o dei paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto può essere sostituita dalle indicazioni «miscela di mieli originari della CE», «miscela di mieli non originari della CE» o «miscela di mieli originari e non originari della CE».
Il decreto legge italiano n. 179 del 21 maggio 2004 ha recepito la direttiva 2001/110/CE nel diritto italiano autorizzando l’uso delle indicazioni succitate. Tuttavia, la legge italiana n. 81 dell’11 marzo 2006 ha imposto di indicare sull’etichetta il paese o i paesi di origine in cui il miele è stato raccolto. I confezionatori italiani hanno tempo sino alla fine del 2007 per conformarsi alla nuova legislazione.
L’Associazione Italiana Industrie Alimentari ha reagito con forza scrivendo a più riprese alla Commissione. Analogamente, alcuni deputati europei hanno posto interrogativi scritti alla Commissione.
Dall’interpretazione dei servizi giuridici della Commissione emerge chiaramente che la legge italiana è conforme alla legislazione europea: la direttiva si rivolge agli Stati membri (articolo 9) che sono i soli abilitati ad accordare una deroga all’obbligo di indicare i paesi di origine del miele.
Il decreto legge italiano n. 179 del 21 maggio 2004 ha recepito la direttiva 2001/110/CE nel diritto italiano autorizzando l’uso delle indicazioni succitate. Tuttavia, la legge italiana n. 81 dell’11 marzo 2006 ha imposto di indicare sull’etichetta il paese o i paesi di origine in cui il miele è stato raccolto. I confezionatori italiani hanno tempo sino alla fine del 2007 per conformarsi alla nuova legislazione.
L’Associazione Italiana Industrie Alimentari ha reagito con forza scrivendo a più riprese alla Commissione. Analogamente, alcuni deputati europei hanno posto interrogativi scritti alla Commissione.
Dall’interpretazione dei servizi giuridici della Commissione emerge chiaramente che la legge italiana è conforme alla legislazione europea: la direttiva si rivolge agli Stati membri (articolo 9) che sono i soli abilitati ad accordare una deroga all’obbligo di indicare i paesi di origine del miele.
·Conseguenze della legge italiana
Secondo i servizi giuridici della Commissione è chiaro che:
-
un confezionatore italiano desideroso di vendere il proprio miele sul mercato italiano dovrà indicare sull’etichetta il paese o i paesi di origine in cui il miele è stato raccolto;
-
il medesimo confezionatore italiano desideroso di vendere il proprio miele in un altro paese dell’Unione europea potrà indicare, a seconda dei casi, «miscela di mieli originari della CE», «miscela di mieli non originari della CE» o «miscela di mieli originari e non originari della CE»;
-
un confezionatore di un altro paese dell’Unione europea potrà vendere il proprio miele in Italia utilizzando le indicazioni «miscela di mieli originari della CE», «miscela di mieli non originari della CE», «miscela di mieli originari e non originari della CE».
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